Art. 123.
(Sezioni per i collaboratori di giustizia).

      1. Sono predisposte apposite sezioni per i collaboratori di giustizia. Le sezioni sono differenziate in relazione al tipo di reati per cui è stata prestata la collaborazione, nonché allo stesso tipo della collaborazione e al riconoscimento che è in corso o che è stato effettuato.
      2. Nella assegnazione alle sezioni si tiene conto della vicinanza ai familiari e generalmente della esigenza del distacco dal territorio di provenienza o di commissione dei reati.
      3. Nei confronti delle persone interessate sono svolte le attività di osservazione e trattamento, anche in relazione alla possibile ammissione ai benefìci penitenziari secondo la specifica normativa applicabile.
      4. Le sezioni devono essere realizzate in istituti diversi e non prossimi a quelli nei quali è attuato il regime di massima sicurezza di cui all'articolo 130.